Con il Decreto del Presidente della Provincia del 3 dicembre 2020, n. 15-28/Leg. diventa esecutivo l’articolo 15 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica provinciale 2020) in materia di imposta provinciale di soggiorno.
Dal 1 dicembre 2020 al 30 novembre 2021 la tariffa giornaliera a persona passa a €. 1,00 per un periodo massimo di 10 giorni.
Dal 1 dicembre 2021 in poi la tariffa giornaliera a persona passa a €. 1,50 per un periodo massimo di 10 giorni.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta provinciale di soggiorno, oltre a quelli individuati dall’articolo 15, comma 3 della legge provinciale:
a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
b) coloro che ricevono terapie presso strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale site nel territorio provinciale;
c) i soggetti accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate nel territorio provinciale, nel limite di un accompagnatore per paziente;
d) i soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il loro accompagnatore;
e) i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolti nelle strutture ricettive;
f) i soggetti che alloggiano in strutture a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria.